Art. 7.
(Fondo speciale per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza degli edifici).

      1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è istituito un fondo speciale alimentato da risorse trasferite dal fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti Spa, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284.
      2. Le disponibilità del fondo speciale sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono erogati dalle regioni fino a capienza delle disponibilità ad esse attribuite.
      3. Le regioni e i comuni, nell'ambito della proprie disponibilità, possono destinare una quota dei proventi derivanti da proprie imposte all'alimentazione del fondo speciale.

 

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